Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede l'adeguamento ai nuovi princìpi in materia di federalismo fiscale dettati dalla novellata Costituzione, nonché dal decreto legislativo n. 56 del 2000, della normativa concernente il finanziamento delle prestazioni considerate essenziali, a partire da quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale. La proposta di legge si ispira ad un modello di federalismo fiscale, fedele allo spirito del riformato titolo V della parte seconda della Costituzione, di tipo verticale o, come si usa dire, «cooperativo e solidale», in quanto si pone il problema del finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni in materia di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a cominciare da quelli sanitari.
      La particolare rilevanza che riveste il problema del finanziamento delle funzioni attribuite in materia sanitaria fa sì che il modello individuato possa considerarsi estendibile al finanziamento del complesso delle funzioni attribuite.
      La soluzione individuata si propone, pertanto, come una puntuale realizzazione del federalismo fiscale, di portata generale e fedele allo spirito dell'articolo 119 della Costituzione.
      La soluzione proposta di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione va nella direzione di un federalismo fiscale rigidamente di tipo verticale, l'unico praticabile in un contesto economico dualistico senza

 

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porre in discussione la sopravvivenza stessa dell'unitarietà del sistema.
      La proposta di legge lascia pieno spazio all'autonomia delle singole regioni, in termini legislativi e finanziari, limitandosi a disciplinare l'intervento che lo Stato è tenuto a svolgere a norma dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 119 della Costituzione.
      Le diverse impostazioni finanziarie e tecniche che le singole regioni porranno in atto, facendo uso dei poteri che la Costituzione riconosce loro, realizzeranno nel concreto quell'autonomia che le comunità territoriali perseguono.
      Le linee di attuazione dell'articolo 119 proposte garantiscono che non siano in alcun modo compromessi i diritti dei cittadini delle comunità a minore ricchezza: è rispettato, cioè, il principio in base al quale le persone alle quali si impone un medesimo carico tributario hanno comunque diritto di fruire su un piano di parità di un adeguato livello di servizi.
      La norma disciplina dunque non altro che i comportamenti dello Stato.
      È ben chiaro che resta fuori da essa, come deve, la disciplina concreta, anche finanziaria, delle prestazioni, che dipende ampiamente dalle scelte che le singole regioni vorranno assumere.
      Ciò vale, salvo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sulla base del quale lo Stato è tenuto a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
      Ove in taluni contesti territoriali questi livelli non siano assicurati in concreto dai governi locali, il Governo centrale farà ricorso, a norma dell'articolo 120 della Costituzione, a meccanismi di sussidiarietà in quanto, come è previsto nel secondo comma dello stesso articolo 120, «lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».
      La presente proposta di legge è strettamente ispirata a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, secondo cui il meccanismo di finanziamento deve essere tale da consentire alle regioni di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». A questo fine, lo Stato ha l'impegno:

          1) di individuare le prestazioni (in primo luogo quelle in materia sanitaria che comportano di gran lunga il finanziamento maggiore) il cui costo deve essere finanziato;

          2) di stabilire l'entità di tale costo;

          3) di predisporre un sistema di finanziamento che consenta a tutte le regioni di fare fronte ad esso.

      I modi di ottemperare a tali impegni sono indicati nell'articolo 1.
      È poi precisato (articolo 2) il meccanismo di finanziamento. Si è partiti, come la letteratura più attenta suggerisce, dalla regione più ricca: ad essa certamente non si applica il disposto dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione (fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante); perciò, per la regione più ricca devono essere le entrate proprie, più le compartecipazioni, ad assicurare il «finanziamento integrale» delle funzioni.
      Date le entrate proprie, la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stabilita a livello tale da consentire alla regione più ricca la copertura del fabbisogno.
      La stessa aliquota di compartecipazione risultante per la regione più ricca è applicata alle regioni a minore capacità fiscale, le quali, cioè, non sono nelle condizioni di finanziare integralmente, con detta aliquota e con le loro entrate proprie, la spesa.
      Ne risulta che ciascuna di esse, per un certo importo del fabbisogno, dovrà fare ricorso al fondo perequativo di cui al citato terzo comma dell'articolo 119.

 

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      Con il metodo ora descritto è garantita a priori la natura verticale del meccanismo perequativo proprio del federalismo fiscale qui proposto.
      La decisione di applicare a tutte le regioni una medesima quota di compartecipazione ha alla base due osservazioni: da un lato, ove le quote di compartecipazione variassero, sarebbero stabiliti due diversi meccanismi di perequazione, che si sovrapporrebbero l'uno all'altro, con evidenti complicazioni logiche e tecniche; dall'altro lato, occorre applicare il terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, in forza del quale è sulla base della minore capacità fiscale (rispetto alle occorrenze) che il fondo perequativo opera.
      Infine, con l'articolo 3 si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti una normativa analoga a quella della sanità per il fabbisogno relativo alle altre funzioni essenziali.
 

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